Finanziaria 2007
Articolo 1, comma 907
Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi
anche del contratto di locazione finanziaria.
Articolo 1, comma 908
Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di
valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Articolo 1, comma 912
L’offerente di cui al comma 908 può essere anche un’associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla
specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento
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dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente
medesimi requisiti e caratteristiche.
Articolo 1, comma 913
L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al
positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste.
Articolo 1, comma 914
Al fine di assicurare la massima estensione dei princìpi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante
considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.