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legittimazione a ricorrere

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    marco panaro
    Post: 2.869
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Veteran
    00 18/01/2005 12:53
    Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata 20/12/2004 n. 827

    Essendo stata detta Banca legittimamente esclusa dalla gara il suo interesse alla rinnovazione della stessa si configura come interesse di mero fatto, non tutelabile. In altri termini, la ricorrente agisce quale quisque de populo perché non ha un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si può riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che non abbia preso parte alla prima gara e si ripromette invece di concorrere alla seconda.

    [Modificato da marco panaro 18/01/2005 12.53]

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    marco panaro
    Post: 11.120
    Registrato il: 24/06/2003
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    00 19/06/2007 14:07
    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MILANO, 2a Sezione, sent. 4678/07
    Il ricorrente è titolare del diritto reale di abitazione di un alloggio sito nel condominio che dista poche decine di metri dall’area interessata dagli interventi previsti nel Piano integrato di intervento approvato dal Comune resistente.
    Ora, posto che non è revocabile in dubbio la sussistenza del requisito della vicinitas, non può essere eccepita la carenza di interesse nel caso in esame in quanto, oltre al fatto che l’intervento di trasformazione edilizia progettato dalla controinteressata riguarda un’area piuttosto estesa ed è in grado di per sé di recare pregiudizio nei confronti dei soggetti confinanti, l’interessato ha comunque prospettato il verificarsi del danno derivante dal notevole aumento del carico insediativo nella zona interessata (in parte inedificata) e dalla sottrazione all’uso pubblico del parcheggio ivi esistente.
    Tale prospettazione risulta, invero, sufficiente a riconoscere in capo all’interessato l’interesse a ricorrere nel presente giudizio.
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    marco panaro
    Post: 7.588
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Master
    00 08/08/2007 12:17
    Corte di Cassazione, sez. I, 5/6/2007 n. 13181

    La legittimazione attiva in tema di contenzioso elettorale, è accordata dall'ordinamento, oltre che al cittadino elettore, a "chiunque vi abbia interesse", in funzione di un interesse pubblico alla regolare composizione ed al funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali e trova la sua ragione d'essere nella opportunità di realizzare l'iniziativa di qualsiasi soggetto che sia volta ad eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo (cfr. Sez. Un. N. 73/2001), prescindendo da personali vantaggi od utilità, che l'attore possa trarre dall'accoglimento della domanda (cfr. Sez. 1^ n. 12807 del 2004).

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    marco panaro
    Post: 7.590
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Master
    00 08/08/2007 22:44
    TAR LIGURIA, Sez. I, 1 agosto 2007, sentenza n. 1426
    In ordine all’accertamento della sussistenza della legittimazione delle associazioni ambientaliste,
    deve ritenersi esclusa l'operatività di ogni automatismo e l'indagine
    sull'esistenza delle condizioni dell'azione deve essere sempre effettuata caso
    per caso, non solo con riferimento all’accertamento della includibilità delle
    associazioni ricorrenti nel novero dell'art. 13 della legge n. 349 de1 1986, ma
    anche in relazione alla individuazione dell'ambito in cui riconoscere la tutela
    giudiziale, seppur con la prudenza richiesta dalla necessità di non creare spazi
    alla giustiziabilità di interessi non motivati con solidi e concreti riferimenti
    alla realtà sostanziale sottostante; conseguentemente, la medesima
    legittimazione va concretamente verificata alla luce delle caratteristiche della
    fattispecie concreta e delle censure dedotte, attraverso le quali deve essere
    fatto valere un interesse comunque connesso alle finalità di tutela del bene
    ambientale; a titolo di esempio, è ben possibile che la violazione di norma di
    azione poste a fondamento dell’attività amministrativa, in ambito urbanistico
    ovvero di realizzazione di opere pubbliche, finisca con l’incidere su di un
    interesse ambientale e paesistico sotteso alle finalità perseguite dalle
    associazioni riconosciute; analogamente, appare altrettanto evidente il nesso
    già individuato fra legittimazione dei privati residenti in ambito urbanistico
    ed ambientale, sancito ormai ex lege ai sensi dell’art. 146 cit..



    Quindi, se per un verso occorre che
    il provvedimento impugnato sia in grado di ledere l’interesse ambientale
    azionato, per un altro verso occorre altresì che il vizio dedotto se accolto
    consenta un’utilità alla parte ricorrente direttamente rapportata alla sua
    posizione legittimante, ossia un’utilità che sia in correlazione con l’interesse
    all’ambiente (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 16 dicembre 2003 n. 8234);
    al riguardo, la prevalente opinione dottrinale ha avuto modo di evidenziare
    l’ammissibilità di censure che, in caso di accoglimento, finiscano con
    l’innescare una riedizione dell’iter procedurale implicante la rivalutazione del
    profilo specificamente ambientale.

    [Modificato da marco panaro 08/08/2007 22:46]
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    marco panaro
    Post: 12.226
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 30/06/2008 15:02
    Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 25/6/2008, n.3234

    Dalla facoltà di intervento nel procedimento dei soggetti “portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento” non scaturisce automaticamente la legittimazione processuale di tutti i soggetti portatori di interessi collettivi che abbiano in concreto partecipato al procedimento, restando rimesso all’autorità giudiziaria il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva legittimazione processuale in quanto portatore di un interesse differenziato e qualificato, senza che la valutazione operata in sede procedimentale vincoli quella da rinnovarsi nella sede processuale (VI, 1 febbraio 2007, n.416, IV 29 febbraio 2002, n.4343).