[Modificato da marco panaro 18/01/2005 12.53]
La legittimazione attiva in tema di contenzioso elettorale, è accordata dall'ordinamento, oltre che al cittadino elettore, a "chiunque vi abbia interesse", in funzione di un interesse pubblico alla regolare composizione ed al funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali e trova la sua ragione d'essere nella opportunità di realizzare l'iniziativa di qualsiasi soggetto che sia volta ad eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo (cfr. Sez. Un. N. 73/2001), prescindendo da personali vantaggi od utilità, che l'attore possa trarre dall'accoglimento della domanda (cfr. Sez. 1^ n. 12807 del 2004).
Quindi, se per un verso occorre che il provvedimento impugnato sia in grado di ledere l’interesse ambientale azionato, per un altro verso occorre altresì che il vizio dedotto se accolto consenta un’utilità alla parte ricorrente direttamente rapportata alla sua posizione legittimante, ossia un’utilità che sia in correlazione con l’interesse all’ambiente (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 16 dicembre 2003 n. 8234); al riguardo, la prevalente opinione dottrinale ha avuto modo di evidenziare l’ammissibilità di censure che, in caso di accoglimento, finiscano con l’innescare una riedizione dell’iter procedurale implicante la rivalutazione del profilo specificamente ambientale.