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IL GIORNALE
10 gennaio 2007
Il garantismo «ad personam» del governo
GIUSEPPE GARGANI*


Il ministro della Giustizia con una intervista al Corriere della Sera ha riaperto il caso dell’emendamento presentato dal governo sulla prescrizione degli illeciti contabili inserito nel più vasto maxiemendamento alla legge finanziaria.
Il senatore Mastella era d’accordo sul testo presentato mentre il governo l’aveva disconosciuto: questo è lo scandalo perché un testo presentato dal governo non può non portare la firma del presidente del Consiglio. Un governo che non si assume la responsabilità di quello che fa è un Governo scandaloso ma al tempo stesso fasullo e ridicolo. Tutti a dire che non sapevano niente e tutti ad incalzare e accusare il senatore Fuda che aveva precedentemente e in sede parlamentare presentato un diverso testo organico e articolato di modifica della prescrizione sugli illeciti contabili ben diverso da quello del Governo!
Ma andiamo al merito: il ministro Mastella anche se tardivamente scopre il suo garantismo e invoca un termine breve per la prescrizione amministrativa: niente di più opportuno perché tutte le prescrizioni dovrebbero essere ragionevoli e brevi in base ad un principio costituzionale ma anche naturale e umano; non si può aspettare che giustizia sia fatta per cento anni!
La prescrizione infinita altera il rapporto tra il cittadino e lo Stato, aggrava il problema della giustizia, allunga i tempi del processo, avvolge nella nebbia fatti e comportamenti che diventano sbiaditi e avvizziti dal tempo. Questo principio di sereno garantismo ha ispirato la nostra azione politica della giustizia nel periodo del governo Berlusconi perché le prescrizioni interminabili sul piano penale sono ancora più anomale perché lo Stato ha il dovere di dare una risposta al cittadino in termini «ragionevoli» e umanamente accettabili.
Le leggi approvate nella passata legislatura come quella che stabiliva pene più severe per i recidivi e pene più miti per i non recidivi e che contraeva i termini di prescrizione per i reati, furono bollate come leggi ad personam, eppure erano rigorose e garantiste. Il ministro della Giustizia non dette allora solidarietà a quella proposta e potrebbe darla ora anche per una migliore conoscenza che ha acquisito dei problemi.
Orbene l’emendamento del senatore Fuda non è stato approvato e contribuisce ad arricchire l’archivio del Senato, e noi conosciamo solo quello del governo approvato dal Parlamento e conosciamo anche (ahimè!) l’articolo del decreto legge successivo che lo abroga prima che esso abbia esplicato i suoi effetti giuridici; il che non consentirebbe a nessun ministro di superare l’esame di laurea in giurisprudenza come ha rilevato acutamente sul Giornale un noto costituzionalista.
Il comma proposto dal governo, dunque, fa decorrere la prescrizione per il danno erariale non più da quando si è «verificato il fatto dannoso» come prevede la legge del 1994 ma «da quando è stata messa in essere la condotta produttiva del danno». Evidentemente inserendo un articolo di legge così delicato e strutturale in un mare di norme di ben altro significato come quelle contenute nella Finanziaria, non si poteva che essere «sintetici», maliziosamente sintetici; ma non si è tenuto conto che nel caso in specie il principio del dies a quo (e cioè il termine dell’inizio del decorso della prescrizione) non può essere quello del tempo nel quale è stato commesso il reato come per il diritto penale, cioè quando si è concretizzata la condotta, bensì quello nel momento in cui si è verificato il danno erariale perché è solo il danno concreto all’amministrazione pubblica e non il tentativo di danno o altra condotta propedeutica che può consentire l’intervento della Corte dei Conti.
La Corte dei Conti, che peraltro non ha più la conoscenza preventiva degli atti amministrativi, non può agire, non può «iniziare» alcuna azione se non si è verificato il presunto fatto dannoso che è appunto la ragione della sua giurisdizione in materia. La condotta può essere anche messa in essere in epoca remota, sia pure con la distinzione che assai opportunamente la stessa legge del ’94 fa tra «titolare degli organi politici», gli amministratori e i titolari degli «uffici tecnici o amministrativi», ma essa non determina di per sé danno all’erario il quale potrà essere rilevato successivamente. La preoccupazione del senatore Mastella circa le prescrizioni lunghissime che angustiano la vita degli amministratori è già stata risolta appunto con la legge del 1994, che ha sottratto alla giurisdizione contabile gli atti discrezioni amministrativi, e dunque il problema non c'è più.
Diciamo con chiarezza che la durata della prescrizione non può che decorrere da quando la magistratura ha la possibilità di agire e di iniziare la sua azione, e deve avere data certa e non indeterminata: il periodo è attualmente di cinque anni e quindi accettabile ed equo.
E allora che cosa voleva realizzare il governo con il suo emendamento ballerino e perché si è prontamente pentito ed è stato costretto a pentirsi? Con la semplice sostituzione di una parola si voleva sconvolgere un sistema ben articolato e collaudato: questo sì che è uno scandalo politico del quale finalmente i cittadini hanno preso atto. Le leggi giuste e garantiste fatte dal precedente governo erano considerate ad personam, queste sono truffaldine e ad personas.
*Responsabile Giustizia Forza Italia






INES TABUSSO